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Il 29 aprile, il Consiglio
dei ministri ha adottato ufficialmente una vasta riforma dell'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo che era già stata oggetto, nel
dicembre scorso, di un accordo politico fra i ministri dell'Agricoltura.
Secondo il commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann
Fischer Boel, i cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato,
condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul
mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio
a misure più positive e dinamiche che aumenteranno la competitività
dei vini europei. La riforma - si legge nel comunicato della commissione
- consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include
un regime triennale di estirpazione su base volontaria volto ad offrire
un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla
concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.
Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per
usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti,
ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per
la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la
ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La
riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole
e la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate
e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori
e consumatori.
A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema
di diritti di impianto a livello dell'Ue. La Commissione europea darà
ora inizio al processo di adozione dei primi regolamenti sulle modalità
di applicazione per far sì che la riforma possa entrare in vigore
il 1° agosto 2008.
Mariann Fischer Boel ha così commentato: Possiamo ora procedere
con gli ultimi preparativi connessi all'entrata in vigore del nuovo sistema
nel mese di agosto. Anziché sprecare risorse per eliminare le eccedenze,
grazie alla riforma potremo concentrarci sulla sfida alla concorrenza
e sul recupero di quote di mercato. Mi auguro che gli Stati membri facciano
buon uso dei nuovi strumenti disponibili.
I principali aspetti dell'Ocm vitivinicola riformata prevedono dotazioni
finanziarie nazionali: consentiranno agli Stati membri di adattare le
misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili includono
la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti,
gli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione
e all'innovazione, il sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione
delle crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.
Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita
a misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole. Tali
misure possono includere l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento
della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle
organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese
supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi
culturali, nonché il prepensionamento.
Diritti di impianto: è prevista la loro abolizione entro la fine
del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018.
Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione
di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati
membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima
limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno,
al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione
di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel
corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà
concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento
unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità
di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla
dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello
attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.
Introduzione del pagamento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato
sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione degli
Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.
Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria
su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari
e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione
quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie
viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata
regione. La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando
la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale
di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione
nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.
Pratiche enologiche: l'incarico di approvare pratiche enologiche nuove
o di modificare quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione,
che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione internazionale
della vigna e del vino (OIV) ed aggiungerà alcune di esse all'elenco
delle pratiche ammesse dall'UE.
Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione
geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta costituiranno
la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Verrà
garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di
qualità. L'etichettatura verrà semplificata e sarà
ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare
il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali
potranno conservare la protezione di cui godono.
Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma
verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento
con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati
membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.
Aiuto per l'utilizzazione dei mosti: tale aiuto potrà essere versato
nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta trascorso tale periodo
transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in
pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.
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